Non potremo mai parlare di cosmetici se non ne conosciamo la definizione. La normativa definisce i cosmetici come preparazioni diverse dai medicinali destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato (art.1 n. 713/86 modificato dal Decreto Legge 126/97 ). I prodotti cosmetici non possono vantare finalità terapeutiche. Diffidate quindi da chi promette miracoli, a titolo di esempio le lozioni miracolose per i capelli dai nomi più fantasiosi e dal prezzo esagerato. Avete in mente i dermatologi che hanno pochi capelli? Io stesso ed il mio caro amico Giovanni avremmo più capelli da muovere al vento. Quindi è di primaria importanza ricordarsi che il cosmetico non ha niente di miracoloso e non può avere azione terapeutica.
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